Thread: Libro giornale e marche da bollo
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09-24-2007 06:03 PM #1Luciana Vega Guest
Libro giornale e marche da bollo
Dobbiamo farci una fornitura particolare?
Le nuove marche recano la data.
Come la mettiamo se stampiamo un registro ad ottobre e ci accorgiamo che
occorreva una marca da bollo in + considerato che sulle nuove marche vi e'
apposta la data?
Quale sarebbe la sanzione?
Si corre il rischio dell'inattendibilita' delle scritture contabili?
Luciana Vega
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09-24-2007 08:05 PM #2bobby Guest
Re: Libro giornale e marche da bollo
On 24 Set, 19:03, "Luciana Vega" <studio.conde....xxxinwind.it> wrote:
> Dobbiamo farci una fornitura particolare?
>
> Le nuove marche recano la data.
>
> Come la mettiamo se stampiamo un registro ad ottobre e ci accorgiamo che
> occorreva una marca da bollo in + considerato che sulle nuove marche vi e'
> apposta la data?
>
> Quale sarebbe la sanzione?
>
> Si corre il rischio dell'inattendibilita' delle scritture contabili?
>
IMHO assolutamente no!
Per me è, semmai, omesso pagamento dell'imposta di bollo.....i libri
non vengono presi in considerazione se quando viene fatta richiesta
non vengono esibiti e allora scatta l'inattendibilità.
Credo che comprarne un po di più non, comunque, una brutta idea.
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09-24-2007 08:23 PM #3bobby Guest
Re: Libro giornale e marche da bollo
On 24 Set, 21:05, bobby <delafue..............> wrote:
>
> Credo che comprarne un po di più non SIA, comunque, una brutta idea.
sorry ;-)))))))
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09-25-2007 08:57 AM #4lacroix Guest
Re: Libro giornale e marche da bollo
Luciana Vega ha scritto:
> Si corre il rischio dell'inattendibilita' delle scritture contabili?
> Luciana Vega
Assolutamente no. Da "Fiscooggi" del 09/08/2005:
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Si è già detto che se da un lato l'articolo 8, comma 1, della legge
383/2001 ha abolito la bollatura preventiva dei libri e registri
contabili, dall'altro ne ha conservato l'obbligo della numerazione
progressiva.
Di conseguenza, si può certamente affermare che la disposizione
sanzionatoria di cui all'articolo 9 del Dlgs 471/97(49) trasla i suoi
effetti dalla mancata o irregolare bollatura iniziale alla mancata o
irregolare numerazione (ad esempio, mancato rispetto della progressione,
attribuzione dello stesso numero a due o più pagine, eccetera).
Tuttavia, si deve evidenziare che l'articolo 7 del Dlgs 32/2001 ha
introdotto nel Dlgs 472/1997 l'articolo 6, comma 5-bis, il quale prevede
che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio
all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla
determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del
tributo.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare del 3 agosto 2001, n. 77/E, ha
affermato il concetto secondo cui ai fini della mancata sanzionabilità
l'omissione o la violazione debba essere "meramente formale" e cioè del
tutto irrilevante in un'ottica sostanziale e inoltre che non rechi alcun
pregiudizio ai fini del corretto espletamento dei controlli.
E' evidente allora che qualora tale irregolarità abbia, anche in
combinazione con altre, reso più difficoltoso per gli organi accertatori
ricostruire le irregolarità poste in essere dal contribuente, essa non
possa più costituire una violazione formale e quindi dovrà essere
sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto 471/97.
Sarà l'ufficio locale delle Entrate, nelle specifiche concrete
circostanze, a valutare la formalità o la sostanzialità dell'irregolarità
posta in essere al fine di accertare il reale pregiudizio sull'attività di
controllo.
Da evidenziare, infine, come l'eventuale mancato pagamento dell'imposta di
bollo, fermo l'assoggettamento alle conseguenti sanzioni amministrative,
pari da una a cinque volte l'imposta evasa (articolo 5, comma 1, Dlgs
473/97), non integri la violazione di irregolare tenuta delle scritture
contabili, qualora le pagine risultino regolarmente numerate.
L'articolo 3, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, disciplina il
principio favor rei in base al quale nessuno può essere assoggettato a
sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
più una violazione punibile.
Di conseguenza, le violazioni relative all'abrogato obbligo di bollatura
non sono più sanzionabili ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 18 dicembre
1997, n. 471, anche se commesse prima dell'entrata in vigore della legge.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 22 ottobre 2001, n. 92/E, ha
chiarito che, qualora la sanzione per omessa bollatura sia già stata
irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma
non è ammesso il rimborso di quanto pagato. In altri termini, la
definitività del provvedimento o il passaggio in giudicato della sentenza,
non consentono al contribuente di richiedere quanto già versato ma gli
permette di estinguere l'eventuale debito residuo.
Ai fini civilistici, invece, se ne sentono di tutti i colori, c'è anche
chi dice che il bollo deve avere data anteriore alla prima scrittura
registrata. A me pare che non sia così.
Ciao
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse.newsland.it
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09-25-2007 09:35 AM #5Luciana Vega Guest
Re: Libro giornale e marche da bollo
Perfetto!!!
Infinite grazie
Luciana Vega
"lacroix" <nonvalida.nonvalida.com> ha scritto nel messaggio
news:fdaf1h$l1p$1.news.newsland.it...
> Luciana Vega ha scritto:
>
>
>> Si corre il rischio dell'inattendibilita' delle scritture contabili?
>
>> Luciana Vega
>
>
> Assolutamente no. Da "Fiscooggi" del 09/08/2005:
>
> DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
> Si è già detto che se da un lato l'articolo 8, comma 1, della legge
> 383/2001 ha abolito la bollatura preventiva dei libri e registri
> contabili, dall'altro ne ha conservato l'obbligo della numerazione
> progressiva.
> Di conseguenza, si può certamente affermare che la disposizione
> sanzionatoria di cui all'articolo 9 del Dlgs 471/97(49) trasla i suoi
> effetti dalla mancata o irregolare bollatura iniziale alla mancata o
> irregolare numerazione (ad esempio, mancato rispetto della progressione,
> attribuzione dello stesso numero a due o più pagine, eccetera).
>
> Tuttavia, si deve evidenziare che l'articolo 7 del Dlgs 32/2001 ha
> introdotto nel Dlgs 472/1997 l'articolo 6, comma 5-bis, il quale prevede
> che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio
> all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla
> determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del
> tributo.
> L'Agenzia delle Entrate, nella circolare del 3 agosto 2001, n. 77/E, ha
> affermato il concetto secondo cui ai fini della mancata sanzionabilità
> l'omissione o la violazione debba essere "meramente formale" e cioè del
> tutto irrilevante in un'ottica sostanziale e inoltre che non rechi alcun
> pregiudizio ai fini del corretto espletamento dei controlli.
> E' evidente allora che qualora tale irregolarità abbia, anche in
> combinazione con altre, reso più difficoltoso per gli organi accertatori
> ricostruire le irregolarità poste in essere dal contribuente, essa non
> possa più costituire una violazione formale e quindi dovrà essere
> sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto 471/97.
> Sarà l'ufficio locale delle Entrate, nelle specifiche concrete
> circostanze, a valutare la formalità o la sostanzialità dell'irregolarità
> posta in essere al fine di accertare il reale pregiudizio sull'attività di
> controllo.
>
> Da evidenziare, infine, come l'eventuale mancato pagamento dell'imposta di
> bollo, fermo l'assoggettamento alle conseguenti sanzioni amministrative,
> pari da una a cinque volte l'imposta evasa (articolo 5, comma 1, Dlgs
> 473/97), non integri la violazione di irregolare tenuta delle scritture
> contabili, qualora le pagine risultino regolarmente numerate.
> L'articolo 3, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, disciplina il
> principio favor rei in base al quale nessuno può essere assoggettato a
> sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
> più una violazione punibile.
> Di conseguenza, le violazioni relative all'abrogato obbligo di bollatura
> non sono più sanzionabili ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 18 dicembre
> 1997, n. 471, anche se commesse prima dell'entrata in vigore della legge.
> L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 22 ottobre 2001, n. 92/E, ha
> chiarito che, qualora la sanzione per omessa bollatura sia già stata
> irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma
> non è ammesso il rimborso di quanto pagato. In altri termini, la
> definitività del provvedimento o il passaggio in giudicato della sentenza,
> non consentono al contribuente di richiedere quanto già versato ma gli
> permette di estinguere l'eventuale debito residuo.
>
>
> Ai fini civilistici, invece, se ne sentono di tutti i colori, c'è anche
> chi dice che il bollo deve avere data anteriore alla prima scrittura
> registrata. A me pare che non sia così.
>
> Ciao
>
>
>
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